Descrizione generale :
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: «La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96» (art. 2 del D.L. 12 settembre 2014 , n. 132).
La negoziazione assistita è applicabile a tutte le controversie nelle quali le parti intendono avvalersene in luogo di altri strumenti di risoluzione (negoziazione facoltativa).
La stessa, si applica, poi, a pena di improcedibilità ex art. 4 D.L. n. 132/14, a tutte le controversie per le quali le parti intendono chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori ad € 50.000,00 nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, aventi ad oggetto richieste di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti (negoziazione obbligatoria).
Fuori dai casi appena indicati, salvo che non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, la normativa rende applicabile la procedura di negoziazione assistita da un avvocato al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
MEDIAZIONE: La mediazione consiste in una attività, posta in essere da un terzo imparziale, volta a consentire che due o più parti raggiungano un accordo (che può essere di varia natura) ovvero superino un contrasto già in essere tra loro attraverso l’ausilio di un terzo, il mediatore, che opera tra le parti in conflitto per aiutarle a migliorare la comunicazione e consentire loro di individuare un’opzione che realizzi gli interessi ed i bisogni di ciascuno.
Come possiamo aiutarti:
Assistiamo i Clienti nelle procedure di negoziazione assistita (obbligatoria e facoltativa) e nelle procedure di mediazione, con l’auspicabile intento di addivenire ad un accordo conciliativo che permetta di risolvere in via stragiudiziale le questioni conflittuali.