Descrizione generale:
La mediazione civile e commerciale – intesa quale metodo per la gestione e risoluzione amichevole delle controversie, insorte tra due o più parti, alla presenza di un terzo (mediatore) imparziale e non giudicante – è stata introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010, che ha recepito ed attuato la Direttiva Europea n. 52/2008.
Il decreto, successivamente modificato con la Legge n. 98/2013 (legge di conversione del D.L. n. 69/2013, c.d. “Decreto del fare”) e con la Legge n. 162/2014 (legge di conversione del D.L. n. 132/2014), prevede che chiunque possa accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili (art. 2 D. Lgs. n. 28/2010) e ne dispone l’obbligatorietà (ponendola, quindi, come condizione di procedibilità di un’eventuale domanda giudiziale) in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1-bis D. Lgs. n. 28/2010).
Come possiamo aiutarti:
Nel corso degli ultimi anni la procedura di mediazione ha avuto uno sviluppo considerevole sia perché si è compresa l’importanza di riconoscere alle parti un ruolo attivo nel-la risoluzione dei conflitti sia in quanto tale metodologia, a differenza del processo civile ordinario, comporta costi assai più contenuti, tempi di risoluzione delle controversie molto più celeri (non superiori a tre mesi, art. 6 D. Lgs. n. 28/2010) ed agevolazioni fi-scali rilevanti (in particolare: a) esenzione dal pagamento di bolli, spese, tasse e diritti di qualsiasi specie e natura; b) esenzione dall’imposta di registro fino ad un valore della controversia pari ad € 50.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; c) riconoscimento alle parti di un credito d’imposta commisurato all’indennità di mediazione versata, fino a concorrenza di € 500,00 in caso di accordo e di € 250,00 in caso di mancato accordo).
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